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In cosa consiste la revisione per gli autocarri?

La revisione per gli autocarri non è solo un obbligo di legge ma rappresenta un controllo fondamentale per garantire la sicurezza dei veicoli industriali e di tutti i mezzi da lavoro.

Cosa c’è da sapere sulla revisione per gli autocarri: di cosa si tratta, ogni quanto va fatta, quanto costa, le scadenze e le sanzioni.

Nella verifica dello stato e dell’efficienza di numerosi dispositivi come ad esempio i freni, lo sterzo, l’impianto elettrico, etc…

Ogni quanto tempo va fatta la revisione degli autocarri?

La prima revisione per gli autocarri deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan e autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa non superiore a 3.500 kg.

La revisione degli autocarri va invece effettuata ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove (compreso quello del conducente), per le autovetture adibite a servizio taxi e noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg, per i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore a 3.500 kg, per gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (vedi art. 59 CdS).

Dove si effettua la revisione degli autocarri?

Vengono eseguite presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e presso le officine autorizzate dalla stessa Motorizzazione Civile. Le nostre officine sono autorizzate alla revisione degli autocarri per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t.

Quali documenti bisogna portare prima di effettuare la revisione di un autocarro?

La carta di circolazione più altri documenti a seconda della tipologia di veicolo e del tipo di lavoro (mission).

Qualche esempio?

Per i veicoli intestati a Società occorre esibire la fotocopia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per individuare il nome del legale rappresentante oppure la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante ed eventuale delega.

Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate bisogna esibire l’attestazione dell’avvenuta revisione biennale del cronotachigrafo.

Per i veicoli muniti di titoli autorizzativi (taxi, noleggio con conducente, trasporto merci in conto proprio) esibire titoli autorizzativi o licenza in originale.

Per autobus adibiti al servizio pubblico di linea esibire la conferma annuale del titolo autorizzativo rilasciata dall’Amministrazione Provinciale; per autobus immatricolati per uso proprio va esibito l’attestato di permanenza dei requisiti all’immatricolazione rilasciato dall’U.P. che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

Per i veicoli a GPL o a metano occorre il certificato bombola, per i veicoli cisterna per trasporto merci pericolose occorre esibire Mod. MC 913 e mod. MC 452, per i veicoli addetti a spurghi pozzi neri occorre l’allegato tecnico revisione cisterna mentre per i veicoli trasporto merci a temperatura controllata ci vuole il certificato ATP.

Cosa succede in caso di esito positivo della revisione?

Se la revisione ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva con la dicitura “revisione regolare”, la data della revisione, la percorrenza del veicolo e la data di scadenza della prossima revisione.

Cosa succede in caso di esito negativo della revisione?

Se viene indicato il termine “revisione ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Il veicolo può continuare a circolare per un mese (con divieto di circolazione su tangenziali e autostrade) solo se l’utente ha provveduto ai motivi del “ripetere” con la dovuta certificazione di un’autofficina.

Se viene indicato il termine “revisione ripetere-sospeso dalla circolazione” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il veicolo può circolare solo in giornata (per andare dal meccanico ad una velocità non superiore a 40 km/h) e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

 

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