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La Gazzetta ufficiale numero 100 del 30 aprile 2019 pubblica il Decreto Crescita, che ammette i veicoli industriali tra i beni strumenti che beneficiano della riduzione fiscale. Le imprese di autotrasporto potranno beneficiare del super-ammortamento al 130% per l’acquisto di veicoli industriali nuovi anche per il 2019. Una possibilità introdotta dalla Legge di Stabilità del 2018 ma poi sparita da quella del 2019 e che ora riemerge nel Decreto Legge numero 34 del 2019, meglio conosciuto come Decreto Crescita, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 100 del 30 aprile 2019. Le modalità di erogazione sono uguali a quelle del 2018 e il testo prevede esplicitamente i veicoli industriali tra i beni strumentali che ottengono la maggiorazione del 130% della quota di ammortamento.

Il beneficio si applica ai veicoli acquistati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019. le imprese possono ottenere un’estensione degli acquisti fino al 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’acquirente abbia firmato l’ordine e versato un anticipo del 20%.

Queste le misure più rilevanti:

Art. 1  –   Reintroduzione del Superammortamento al 130% per investimenti in beni strumentali fino a 2,5 milioni di Euro per il periodo aprile-dicembre 2019 (con consegne estese al giugno 2020, per ordini effettuati entro il 31 dicembre 2019 con acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto). Sono, pertanto, esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019. Al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato per i beni in leasing occorre far riferimento alla data di consegna del bene al locatario. Inoltre per il calcolo del limite di 2,5 milioni di investimenti ammissibili, rilevano soltanto gli investimenti effettuati nel suddetto periodo agevolato, vale a dire quelli effettuati dallo scorso 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 o nel termine “lungo” del 30 giugno 2020 in presenza delle condizioni richieste. Non rientrano invece gli investimenti oggetto della precedente versione del super-ammortamento di cui alla L. 205/2017, ancorché effettuati nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 c.d. termine “lungo”. Quanto agli investimenti agevolabili la norma dispone l’inclusione di veicoli commerciali e macchinari agricoli e da costruzione e l’esclusione delle autovetture.

Art. 20 –   Semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni della Legge Beni Strumentali – Sabatini quater, per il quale si prevede:

  • l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa.
  • la previsione di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, al fine di snellire e velocizzare le procedure.

Art. 2 – Rimodulazione dell’ Agevolazione IRES (Imposta Reddito Società), che prevede – in sostituzione della cosiddetta “Mini-IRES al 15%, approvata in Legge di Bilancio 2019 – l’applicazione dell’aliquota agevolata pari al 22,5% per il 2019, 21,5% per il 2020, 21,0% per il 2021, 20,5% per il 2022 con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserva diverse da quelle di utili non disponibili.

Art. 3 – Maggiorazione deducibilità IMU per immobili strumentali d’impresa, che prevede un graduale incremento della deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa dal 40% attualmente in vigore, al 50% per l’anno fiscale 2019, al 60% per gli anni fiscali 2020 e 2021 e al 70% per l’anno fiscale 2022 e successivi.

Per maggiori informazioni restiamo a disposizione.